martedì 28 gennaio 2014

Finalmente una buona notizia

I fatti

Il Comune di Teulada in Sardegna aveva autorizzato la società SITAS a costruire a ridosso della spiaggia di Tuerredda un complesso turistico, hotel e servizi, per circa 190 mila metri cubi, l'equivalente più o meno di 15 palazzi di 10 piani. La società ha così acquistato i terreni dove era prevista la costruzione ma non tutti i proprietari hanno venduto: il pastore Ovidio Marras ha rifiutato di vendere il suo furriadroxiu (insediamento agropastorale monofamiliare) di Malfatano, ha respinto offerte milionarie e ha affrontato poi, appoggiato e sostenuto da Italia Nostra, un contenzioso giudiziario iniziato con un ricorso al TAR.
Nel febbraio 2012 il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso e annullato tutte le autorizzazioni e le delibere del comune di Teulada con le quali era stato dato il via libera al progetto immobiliare. La Società e l'Amministrazione Comunale si sono appellate al Consiglio di Stato che ha riconfermato la sentenza del TAR con osservazioni e motivazioni estremamente importanti.

La sentenza
La sentenza del Consiglio di Stato, la n. 00036/2014 depositata il 9 gennaio u.s., non solo ha riaffermato il prevalere del valore del paesaggio sugli interessi economici, ma ha anche confermato la funzione delle associazioni in difesa del patrimonio ambientale e culturale.
I giudici, rifacendosi anche a sentenze precedentemente emesse, forniscono una lunga e dettagliata motivazione sul diritto di un'associazione “ambientalista” quale Italia Nostra a costituirsi in giudizio per la difesa di interessi generali o diffusi: “L’associazione costituita e riconosciuta, che preveda statutariamente la cura di valori costituzionalmente garantiti ... non costituisce, dunque, solo una libera aggregazione di cittadini avvertiti o sensibili, che esprimono un interesse culturale o che comunque individuano forme di esplicazione della propria personalità. …. Tale associazione, invece, partecipa ad attività di interesse generale, nelle forme e limiti previsti dall’ordinamento, per espresso riconoscimento costituzionale. E tale partecipazione ben può comprendere (così come positivamente comprende) la tutela di interessi generali o diffusi; ...”
La nostra Costituzione non solo riconosce all'art. 18 il diritto di associazione ma anche, all'art.118, affida alle Amministrazioni territoriali il compito di favorire le iniziative dei cittadini e introduce il concetto di “sussidiarietà”. Vengono cioè definiti “beni o valori comuni” la cui tutela e la cui gestione possono essere affidate alla cura di organizzazioni di cittadini, i cosiddetti “cittadini attivi”. Questo principio, laddove è applicato, ha contribuito a migliorare la capacità delle amministrazioni di assumere decisioni e dare risposte ai bisogni dei cittadini in modo più efficace e anche rispettoso della Costituzione.
I cittadini attivi, in quanto non proprietari bensì custodi dei beni comuni, esercitano nei confronti di tali beni un diritto di cura fondato non sul proprio interesse, come nel caso del diritto di proprietà, bensì sull'interesse generale.
I giudici proseguono definendo il caso che è stato portato alla loro attenzione come “afferente alla materia dell'ambiente” e stabiliscono che il bene che si vuole tutelare “lungi dal costituire un autonomo settore di intervento dei pubblici poteri, assume il ruolo unificante e finalizzante di distinte tutele giuridiche predisposte a favore dei diversi beni della vita che nell’ambiente si collocano” (paesaggio, acqua, aria, suolo); esso è “un bene pubblico che non è suscettibile di appropriazione individuale, indivisibile, non attribuibile, unitario, multiforme”.
Come conseguenza di questa definizione e trattandosi di un intervento edificatorio, il Consiglio di Stato, nel definire in senso giuridico l’urbanistica, precisa che “ il potere di pianificazione deve essere rettamente inteso in relazione ad un concetto di urbanistica che non è limitato solo alla disciplina coordinata della edificazione dei suoli (e, al massimo, ai tipi di edilizia, distinti per finalità, in tal modo definiti), ma che, per mezzo della disciplina dell’utilizzo delle aree, realizzi anche finalità economico–sociali della comunità locale (non in contrasto ma anzi in armonico rapporto con analoghi interessi di altre comunità territoriali, regionali e dello Stato), nel quadro di rispetto e positiva attuazione di valori costituzionalmente tutelati.. ...”
A proposito dell'urbanistica e del potere di pianificazione scrivono che “non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, …., ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo”.
Tale sviluppo, come scrivono i giudici, deve tenere conto “sia delle potenzialità edificatorie dei suoli – non in astratto, bensì in relazione alle effettive esigenze di abitazione della comunità ed alle concrete vocazioni dei luoghi –, sia di valori ambientali e paesaggistici, sia di esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti, sia delle esigenze economico–sociali della comunità radicata sul territorio, sia, in definitiva, del modello di sviluppo che si intende imprimere ai luoghi stessi, in considerazione della loro storia, tradizione, ubicazione e di una riflessione ‘de futuro’ sulla propria stessa essenza, svolta – per autorappresentazione ed autodeterminazione – dalla comunità medesima, attraverso le decisioni dei propri organi elettivi e, prima ancora , attraverso la partecipazione dei cittadini al procedimento pianificatorio”.
La pianificazione urbanistica “non può non tener conto del valore ambiente, al fine di preservarlo e renderne compatibile la conservazione con le modalità di esistenza e di attività dei singoli individui, delle comunità, delle attività anche economiche dei medesimi”.
La sentenza riconosce ai cittadini e alle associazioni il diritto di impugnare “atti che costituiscono esercizio di pianificazione urbanistica, la localizzazione di opere pubbliche, gli atti autorizzatori di interventi edilizi, nella misura in cui possano comportare danno per l’ambiente”.


Conclusioni
Abbiamo preferito riportare brani di questa sentenza, che è visionabile qui, anche se questo può aver appesantito in alcune parti il testo, ma ci sono sembrate affermazioni molto forti e anche in controtendenza rispetto al diffuso prevalere dell'economia e della finanza sull'azione politica e alla consueta prevaricazione dell'interesse di singoli sull'interesse collettivo.








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