La nostra Associazione è
nata a seguito di una esperienza di progettazione partecipata del Fronte Mare dei borghi del
Fezzano e delle Grazie, Comune di Porto Venere, provincia della Spezia, progettazione
guidata dal prof. Giorgio Pizziolo del Dipartimento di Urbanistica della Facoltà di
Architettura di Firenze. qui
All’inizio del 2009 alcuni
appartenenti ai Cantieri dell’Urbanistica Partecipata scelsero di dare vita ad
una Associazione e il 3 marzo venne registrata presso l’Anagrafe Tributaria
della Spezia l’Associazione Posidonia.
Le attività
dell’Associazione qui perseguono la conoscenza, la tutela, la salvaguardia e la
conservazione del territorio, dell’ambiente e del paesaggio e sono tese a
favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte che riguardano questi Beni
Comuni e al richiedere la trasparenza degli atti amministrativi che su di essi
intervengono.
STATUTO
PREAMBOLO. PRINCIPI ISPIRATORI.
La Costituzione della
Repubblica Italiana all’articolo 9 recita: “la Repubblica promuove lo
sviluppo della cultura …. tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione “.
La Convenzione Europea
del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, concerne sia i paesaggi
che possono essere considerati eccezionali sia i paesaggi della vita quotidiana
sia i paesaggi degradati. In particolare la Convenzione ritiene il
paesaggio un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni,
gli riconosce di svolgere importanti funzioni di interesse generale, sul piano
culturale, ecologico, ambientale e sociale,
e di costituire una risorsa favorevole all’attività economica. Il
paesaggio, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può
contribuire alla creazione di posti di lavoro.
Agenda 21 prefigura nello
“sviluppo sostenibile” lo scenario per il secolo appena iniziato e invita le
Amministrazioni locali, collocate a un livello prossimo a quello in cui vengono
percepiti i problemi ambientali e il più vicino ai cittadini, ad attivare
politiche di sostenibilità ambientale, dando attuazione alla Carta di Ǻlborg
firmata il 27 maggio 1994.
La Convenzione di Ǻrhus,
firmata il 25 giugno 1998 e entrata in vigore il 30 ottobre 2001, rappresenta uno strumento internazionale
significativo per la sensibilizzazione e il coinvolgimento della società civile
sulle tematiche ambientali. Con la sottoscrizione della Convenzione i Paesi
firmatari si impegnano a garantire i diritti di accesso alle informazioni, la
partecipazione pubblica nel processo decisionale, l’accesso alla giustizia in
materia ambientale. Attraverso questi tre percorsi i Paesi firmatari si
impegnano a proteggere il diritto di ogni persona presente e delle future
generazioni di vivere in un ambiente adeguato alla propria salute e
benessere.
TITOLO I
Denominazione – segni distintivi
– sede
ART. 1
E’ costituita nello spirito della
Costituzione della Repubblica Italiana e ai sensi degli artt. 36 e segg. del
Codice Civile, una Associazione di promozione sociale, culturale, apartitica e
senza scopi di lucro denominata POSIDONIA
L’Associazione opera, in qualità
di Presidio Paesistico Partecipativo, per la valorizzazione culturale e
paesaggistica del territorio.
L’Associazione ha sede legale in
Le Grazie, comune di Porto Venere, provincia della Spezia, via Libertà n. 87 e si identificherà con un logo che verrà scelto dal Consiglio Direttivo.
La sua durata è illimitata.
TITOLO II.
Scopi - Finalità
ART. 2
L’Associazione ha lo scopo di
tutelare e valorizzare in modo partecipativo le tematiche legate al territorio perseguendo le seguenti finalità:
-
promozione e diffusione della cultura e della tutela
del territorio stimolando la partecipazione dei cittadini;
-
conservare e difendere il patrimonio culturale
collegato alle tradizioni e all’ambiente;
-
difendere l’ambiente da interventi che possano
snaturarne le valenze storiche e paesaggistiche;
-
promuovere attività che mirino ad approfondire le
tematiche collegate alla qualità della vita con particolare riferimento alla
difesa dell’ambiente e alla sua salvaguardia da elementi nocivi per la salute;
-
programmare attività culturali e didattiche per
sensibilizzare alle tematiche legate al territorio e approfondirle,
-
promuovere occasioni di partecipazione democratica
nella gestione del territorio;
-
organizzare e realizzare, anche con il concorso di terzi,
manifestazioni e rassegne culturali e di intrattenimento;
-
incentivare scambi culturali, gemellaggi con associazioni
e gruppi che abbiano finalità comuni;
-
realizzare iniziative pubblicistiche riguardanti la gestione del territorio;
-
collaborare con organismi nazionali e internazionali
che abbiano similari obiettivi;
-
promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta
idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali, il tutto nella propria realtà
o dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza anche mediante la stipula
di Convenzioni o Protocolli d’Intesa;
-
partecipare al dibattito promosso dalle Amministrazioni
Locali e Regionali sulle tematiche territoriali.
TITOLO III.
Soci
ART. 3
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci
dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non
aventi scopo di lucro che ne condividano le finalità e che si impegnino a
realizzarle
ART. 4
Chi intende essere ammesso
come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al
Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad
osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi
dell'Associazione.
In caso di domanda di
ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere
controfirmate dall’esercente la potestà.
All'atto della richiesta,
con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata
l’iscrizione nel libro soci con contestuale rilascio della tessera
sociale ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio
a partire da tale momento.
In mancanza di volontario recesso
da comunicarsi entro il 30 ottobre di ogni anno i soci saranno considerati tali
anche per l’anno successivo e obbligati al versamento della quota annuale
stabilita dal Consiglio Direttivo.
La lista degli aderenti è
pubblica al fine di garantire la massima trasparenza.
ART. 5
La qualifica di socio dà
diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse
dall’Associazione;
- a partecipare alla vita
associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in
particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed
eventuali regolamenti, alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
- a godere dell’elettorato
attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere
alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o
mandatari.
ART. 6
I soci sono tenuti:
- all’osservanza dello Statuto,
dell’eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli
organi associativi;
- al versamento del contributo
associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere
determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio
Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi
associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
ART. 7
La qualifica di socio si perde
per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale
o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.
I soci receduti, decaduti od
esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale
versato.
ART. 8
Le dimissioni da socio dovranno
essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della
tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.
L’esclusione sarà deliberata dal
Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a)
che non ottemperi alle disposizioni del presente
statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli
organi dell’Associazione;
b)
che volga o tenti di svolgere attività contrarie agli
interessi dell’Associazione;
c)
che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi
danni, anche morali, all’Associazione.
Successivamente il provvedimento
del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che
sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato
il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una
disamina degli addebiti.
L’esclusione diventa operante
dalla annotazione nel libro dei soci.
Il mancato pagamento della quota
associativa annuale nei tempi previsti comporta l’automatica decadenza del
socio senza necessità di alcuna formalità.
Le deliberazioni prese in materia
di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.
TITOLO IV
Risorse economiche – Fondo comune
– Esercizio sociale
ART. 9
L’Associazione trae le risorse
economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a)
quote e contributi degli associati;
b)
eredità, donazioni e legati;
c)
contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali,
di Istituzioni o di Enti Pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e
documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d)
contributi dell’Unione Europea e di organismi
internazionali;
e)
entrate derivanti da prestazioni di servizi
convenzionati;
f)
proventi delle cessioni di beni e servizi agli
associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di
natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e
sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali;
g)
erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h)
entrate derivanti da iniziative promozionali
finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento,
attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
i)
altre entrate compatibili con le finalità sociali
dell’associazionismo di promozione sociale.
Il fondo comune, costituito – a
titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve
e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai
ripartibile tra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo
scioglimento. In caso di scioglimento è fatto obbligo di devolvere il fondo comune
ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
E’ fatto divieto di distribuire,
anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge.
L’Associazione ha l’obbligo di
reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali
statutariamente previste.
ART. 10
L’esercizio sociale da dal 1
gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve predisporre
il rendiconto economico-finanziario da presentare all’Assemblea degli
associati.
Il rendiconto
economico-finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati
entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
TITOLO V
Organi dell’Associazione –
Assemblee – Consiglio Direttivo
ART. 11
Sono organi costitutivi
dell’Associazione:
a)
l’Assemblea degli associati
b)
il Consiglio Direttivo
c)
il Presidente
d)
il Tesoriere
Sono organi eventuali:
a)
il Consiglio di Garanzia
b)
il Comitato Tecnico-Scientifico
ART. 12
L’ assemblea generale dei soci è
il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni
ordinarie e straordinarie.
Essa è l’organo sovrano
dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il
Consiglio Direttivo.
ART. 13
L’Assemblea ordinaria delibera su
tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua
competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla
sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.
In generale sono compiti
dell’Assemblea ordinaria:
a)
l’elezione del Consiglio Direttivo:
b)
l’elezione del Consiglio di Garanzia;
c)
l’elezione del Comitato Scientifico e del suo
coordinatore;
d)
l’approvazione del bilancio preventivo, del conto
consuntivo e del rendiconto;
e)
la proposta di Programmi di Ricerca-azione,
l’approvazione e il monitoraggio dei programmi di attività e dei Progetti
tematici integrati da concordare con il Consiglio Direttivo in attuazione delle
finalità di cui all’art. 2; per tali attività in cui siano necessarie
specifiche competenze tecniche, l’Assemblea dei soci può incaricare il
Consiglio Direttivo di avvalersi delle competenze acquisibili nel Comitato
Scientifico, in relazione alla durata e complessità delle attività da svolgere;
f)
l’approvazione di eventuali Regolamenti;
g)
lì accettazione di eventuali lasciti e donazioni;
h)
la deliberazione in merito all’esclusione dei soci.
ART. 14
L’assemblea, di norma, è
considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni
dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
ART. 15
L’Assemblea ordinaria si riunisce
almeno tre volte l’anno. Possono partecipare all’Assemblea tutti gli iscritti
all’Associazione. L’Assemblea è indetta dal Comitato Direttivo o da almeno
cinque soci che ne facciano richiesta. L’Assemblea è presieduta dal Presidente.
ART. 16
Il Consiglio Direttivo è eletto
dall’Assemblea dei soci ed è formato da 9 membri eletti fra gli associati.
I componenti del Consiglio
Direttivo restano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge al proprio
interno il Presidente ed il Vice Presidente, un Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è
convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui
deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo
mail o telefono almeno tre giorni prima della riunione.
Le sedute sono valide quando vi
intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con
il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza del
Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso
e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Il Consiglio Direttivo è
investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, in
generale, al Consiglio:
a)
curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b)
redigere il bilancio preventivo, il conto consuntivo e
il rendiconto;
c)
predisporre gli eventuali Regolamenti interni;
d)
predisporre tutti gli atti e contratti inerenti
all’attività sociale;
e)
nominare i responsabili delle eventuali commissioni di
lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
f)
convocare eventualmente l’Assemblea dei soci per la
nomina del Comitato Scientifico;
g)
compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta
amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei
soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
h)
vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività
sociali e coordinamento delle stesse.
In particolare il Consiglio
Direttivo propone all’Assemblea dei soci i programmi di attività e i progetti
tematici per l’attuazione delle finalità di cui all’art. 2, individuando le
eventuali necessarie commissioni di lavoro.
ART. 17
In caso di mancanza di uno o più
componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze
ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a
sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il
rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere
dell’intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci
immediatamente successiva.
Nell’impossibilità di attuare
tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla
successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro
dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei
membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’assemblea
perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio
Presidente
ART. 18
Il Presidente ha la
rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.
Il Presidente, eletto dal
Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea
dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio
Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di
iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Il Presidente cura l’esecuzione
delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i
poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione
immediatamente successiva.
In caso di assenza o di
impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni spetta al
Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione
del nuovo Presidente.
Il Presidente svolge la sua
mansione a titolo volontario e gratuito.
Il tesoriere
ART. 19
Il tesoriere tiene il libro
cassa, scrive e presenta il bilancio preventivo e consuntivo dell’Assemblea,
svolge la sua funzione a titolo volontario e gratuito.
Il Consiglio di Garanzia
ART.20
Il Consiglio di Garanzia è eletto
dall’Assemblea tra i soci che non sono membri del Comitato Direttivo ed è
composto da tre membri. Esamina i casi disciplinari di singoli soci le cui
attività si siano dimostrate chiaramente incompatibili con gli scopi
dell’Associazione. Garantisce il corretto svolgimento delle votazioni.
Revisiona il bilancio presentato dal tesoriere.
Comitato tecnico-scientifico
ART. 21
Il Comitato tecnico-scientifico è
proposto dall’Assemblea dei soci che ne nomina i membri e il coordinatore.
Il Comitato è strumento
dell’Associazione, di cui essa si avvale a titolo consultivo per meglio
orientare e/o costruire la fattibilità di particolari iniziative, progetti e
ricerche-azioni che necessitano di particolari e specifiche competenze
tecnico-scientifiche.
Il Comitato può essere composto
da:
·
i soci stessi sulla base delle loro competenze
disciplinari e tematiche riconosciute;
·
esperti e studiosi di livello nazionale e
internazionale le cui competenze vengono segnalate e riconosciute sulle materie
da sviluppare.
Il Coordinatore del Comitato
Scientifico ha il compito di coordinare le attività del comitato stesso
garantendone la piena rispondenza con le finalità dell’Associazione e dei
soggetti che vi partecipano.
Pubblicità e trasparenza degli
atti sociali
ART. 22
Oltre alla regolare tenuta dei
libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Soci), deve
essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi
all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o
Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali,
conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci
per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico
delle relative spese.
TITOLO VI
Scioglimento
ART. 23
Lo scioglimento dell’Associazione
deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di
almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento
dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci,
che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le
obbligazioni in essere.
L’assemblea, all’atto dello
scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo
preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al
DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo
attivo dell’Associazione.
Tutti i beni residui saranno
devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini
di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Clausola compromissoria
ART. 24
Qualsiasi controversia in tema di
rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo
dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore
che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad
arbitrato irrituale.
L’arbitro sarà scelto di comune
accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la
nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale della Spezia.
Norma finale
ART. 25
Per quanto non è espressamente
contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del
Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
Registrato presso l’Agenzia delle
Entrate, Ufficio della Spezia, il 03/03/2009 al n. 1242 serie 3