mercoledì 31 gennaio 2018

Palmaria area strategica


La Regione Liguria ha promulgato il 28 dicembre u.s. la Legge Regionale n. 29 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2018”. L’articolo 2 individua sette ambiti territoriali, definiti strategici, finalizzati alla realizzazione di interventi infrastrutturali nei settori: risanamento idrogeologico, bonifiche e riqualificazione ambientale e paesaggistica, risanamento della qualità dell’aria, riqualificazione del territorio e dei centri urbani, interventi sulle infrastrutture e opere pubbliche, turismo, innovazione, formazione.
Ad una prima lettura l’articolo 2 non desta particolari allarmi; è vero, c’è il termine “riqualificazione”, concetto che, per l’esperienza maturata negli anni, non abbiamo mai visto applicare tenendo come prioritario il rispetto per il territorio ma, al contrario, lo abbiamo visto usato come passe-partout per attuare i peggiori disastri.

venerdì 5 gennaio 2018

Sulla verifica di adeguatezza del P.U.C. nel Comune di Porto Venere

Dialogo immaginario (ma non troppo)

- Aiuto, ci siamo dimenticati il processo partecipativo!
- Fa niente, inseriamolo nel primo atto che dobbiamo pubblicare.
- Ma il tempo ormai è poco per svilupparlo, dobbiamo terminare la verifica del P.U.C. prima delle nuove elezioni.
- Pazienza, faremo le solite tre assemblee, una per frazione, e presenteremo/illustreremo quanto fatto tramite le solite slides.
- Ma non sarà un processo partecipativo, al più possiamo chiamarlo comunicativo.
- Andrà bene lo stesso, tanto nessuno se ne accorgerà!

Nel maggio 2012 la Regione Liguria inviò a molti comuni, tra i quali anche quello di Porto Venere, una Comunicazione con cui richiamava l’attenzione delle Amministrazioni sull’obbligo di provvedere alla verifica di adeguatezza del P.U.C. entro il semestre precedente la scadenza del termine di dieci anni dalla sua approvazione.
Il P.U.C. attualmente in vigore nel Comune di Porto Venere è stato approvato il 26 febbraio 2002 quindi secondo quanto comunicato dalla Regione la revisione avrebbe dovuto essere compiuta entro il 26 agosto 2011.
La comunicazione della Regione sottolinea che, in base alla L.R. 36/1997 e s.m., la verifica prevista dall’art. 45 è un adempimento obbligatorio cui i comuni devono provvedere “in quanto costituisce presupposto indispensabile rispetto a ogni iniziativa pianificatoria di variazione del P.U.C. che tali A.C. intendessero nel frattempo assumere”.
Come dire che eventuali varianti al P.U.C. che siano state approvate dopo il 26 agosto 2011 sono nulle?