Da riscontri effettuati dall’Ufficio Tributi del Comune di Porto Venere negli anni 2004/2005 emerge che lo stabilimento Snam risulta accatastato in minima parte e in una categoria, la E9, che il Comune ritiene inadeguata alla tipologia dell’impianto. Nella categoria E sono infatti inseriti i fabbricati destinati all’interesse pubblico o ad attività e a funzioni speciali e di pubblica utilità. Nella categoria E9 sono inseriti, per esempio, discariche, magazzini e stabilimenti per attività consortili, edifici destinati a acquedotti civici, mattatoi, lavatoi, campi sportivi e simili. I fabbricati del gruppo E sono esentati dal pagamento dell’IMU e da altre imposte su immobili e fabbricati.
A dicembre 2005, Il Comune sollecita la Società a “provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, …" in quanto l’ente locale aveva "constatato la presenza sul territorio comunale di immobili non dichiarati in catasto e l’esistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali”.
Nel febbraio 2007 la Società provvede all’accatastamento e al classamento degli immobili, sia di quelli insistenti su aree di proprietà che di quelli insistenti su aree del Demanio Pubblico. L’Agenzia del territorio, Ufficio della Spezia, dopo sollecitazione del Comune, verifica la non correttezza del frazionamento delle unità immobiliari e della categoria catastale proposte dalla Società e provvede ad attribuire agli immobili le categorie e rendite che ritiene più appropriate, classando in categoria D/7 sia gli immobili e gli impianti realizzati in area demaniale, sia gli immobili e gli impianti realizzati su area di proprietà della società.
La GNL Italia propone ricorso davanti alla Commissione tributaria, ricorso che viene respinto, la società impugna la sentenza e fa appello alla Commissione Tributaria Regionale di Genova. Il Comune di Porto Venere affianca al rag. Lambertenghi, già incaricato di seguire la pratica, il prof. Marongiu, famoso tributarista. Preso atto della nuova classificazione degli immobili, il Comune invia alla società, per gli anni dal 2000 al 2009, avvisi di accertamento che vengono tutti impugnati presso la Commissione tributaria provinciale della Spezia che accoglie i ricorsi presentati dalla Società fino all’anno 2008 e, solo parzialmente, il ricorso relativo all’anno 2007. Contro queste sentenze il Comune propone appello presso la Commissione tributaria regionale della Liguria.
Il contenzioso va avanti tra ricorsi e appelli fino a che lo studio Magnani Marongiu & Associati consegna al Comune, il 22 dicembre 2011, un parere nel quale propone di mantenere ferma la classificazione degli immobili in categoria D/7 e da lì partire per cercare un accordo con la controparte. Resta la differente interpretazione della rendita ICI, se si debba cioè applicare dal 2000 o solo dal 2007, anno del nuovo classamento. Citando Leggi, Regolamenti e sentenze della Corte di Cassazione, il parere dello Studio si conclude ritenendo che “sarebbe una buona definizione quella che prevedesse la qualificazione dell’impianto in D/7, che assumesse come base imponibile del tributo ICI la rendita determinata dall’Agenzia del Territorio e che riconoscesse dovuta l’ICI stessa anche per gli anni 2005 e 2006 (oltre si intende gli anni 2007 e seguenti)”.
Il Consiglio Comunale dibatte su questo parere il 12 gennaio 2012 e approva una intesa con la GNL Italia “finalizzata alla definizione interpretativa della disciplina sull’imposta comunale sugli immobili e alla definizione delle controversie relative”. In questa Intesa la Società si impegna a rinunciare agli appelli proposti, si impegna a onorare il pagamento dell’ICI per gli anni 2005 e seguenti mentre il Comune si impegna ad annullare integralmente gli atti di accertamento relativi agli anni dal 2001 al 2004. La GNL Italia, inizia quindi a pagare l’ICI, in vigore dal 1993, a partire dal 2005. Il debito totale di GNL determinato ai sensi di questo accordo, comprensivo di sanzioni e interessi, ammonta a euro 814.836,68.
Il 10 ottobre il Comune, che ha già versato 34.070,40 euro al Rag. Lambertenghi e 5616 euro al prof. Marongiu, liquida allo studio Magnani Marongiu e associati una parcella per 106.964 euro. La spesa complessiva per onorari è quindi di 146.650,40 euro
Chi ride? Chi piange?
Nota 1: Le società che hanno gestito nel tempo il rigassificatore di Panigaglia sono Snam Rete Gas e GNL Italia
Nota 2: questa ricostruzione, come quelle dei due post precedenti, è basata fedelmente su Delibere e Determine del Comune di Porto Venere, sul parere rilasciato dallo studio Magnani Marongiu e sull’Intesa tra Comune e GNL Italia.
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