Nel post del 16 dicembre 2012 “A Porto Venere ancora costruzioni” avevamo commentato la variante al PUO con valenza di PEEP in località Fezzano, variante adottata nel Consiglio Comunale del 22 novembre 2012; avevamo annunciato che avremmo presentato Osservazioni e le avremmo poi rese pubbliche su questo blog. Grazie alla collaborazione e alle competenze di soci e membri del Comitato Tecnico Scientifico dell'Associazione Posidonia, abbiamo protocollato le Osservazioni che potete leggere integralmente qui di seguito.
Porto Venere 4 giugno 2013
OGGETTO: Osservazioni alla variante
al Progetto Urbanistico Operativo con valenza di PEEP di iniziativa pubblica
adottata nel Consiglio Comunale del 22
novembre 2012. Fezzano Sub-ambito R3.4 (Zona Ne6)
Premessa
Desideriamo ribadire e porre come
premessa a ogni altra osservazione, la nostra perplessità sulla necessità di
questo intervento edificatorio. Il Comune di Porto Venere non ha ancora
risposto al censimento sugli immobili sfitti o inutilizzati proposto da
Salviamo il Paesaggio nella primavera 2012 e non esiste una indagine comunale
sull'effettiva necessità di nuove abitazioni mentre è facilmente verificabile
come quasi i 2/3 delle abitazioni costruite recentemente siano ancora
invendute. L’intervento quindi si configura come un inutile ulteriore consumo
di suolo che avrà ripercussioni negative sulla qualità della vita degli
abitanti e sulla tenuta idrogeologica del nostro territorio.
Osservazioni
procedurali
Numero e caratteristiche soci della cooperativa e possibile danno
erariale
Da tempo l’Associazione Posidonia ha espresso dubbi e perplessità sulla
composizione degli elenchi dei soci delle cooperative assegnatarie. La variante
in oggetto è parte di un PUO per l’edificabilità in area R3.4 Ne6, area che, ai
sensi dell’articolo 5 del Regolamento Comunale, si è aggiudicata la Coop. La
Marinara dopo gara con altre cooperative ed esame dei requisiti da parte di
apposita Commissione (Deliberazione n. 202 del 18 dicembre 2008)
Chiediamo ancora una volta di verificare se, al momento della gara tra
cooperative e dell’assegnazione delle aree, i soci dichiarati avessero le
caratteristiche sia numeriche che qualitative prescritte dal Regolamento
Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 22 aprile
2004.
Solo il rispetto degli articoli di tale regolamento consente di
indicare l’intervento edificatorio come PEEP, così come è stato definito in
tutti gli atti fin dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 21
dicembre 1999.
In caso contrario, cioè se il
numero dei soci in elenco non fosse adeguato o le loro caratteristiche non
fossero quelle richieste dal regolamento, l’intervento edificatorio non si
potrebbe fregiare della dicitura PEEP e si potrebbe configurare un danno
erariale sia per il Comune, per introito di ridotti oneri di urbanizzazione, sia
per lo Stato, per ridotto pagamento di IVA.
Esproprio dei terreni
La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 24 febbraio 2009
stabiliva “in mesi dodici a decorrere dalla data di deliberazione del presente
provvedimento il termine di ultimazione dell’espropriazione delle aree” e
autorizzava l’avvio della procedura di esproprio. Stabiliva inoltre che “anche
il decreto di esproprio potrà essere emanato entro il termine massimo di dodici
mesi, sopra previsto”.
La Deliberazione di Consiglio Comunale, n. 2 del 28.02.2011,
trascorsi quindi due anni dalla precedente, ha confermato “per quanto relativo
al sub ambito R3.4 Ne6, che, in esito all’esperimento di gara per
l’assegnazione dell’area è risultata individuata la Cooperativa La Marinara”. La cooperativa, in data 20 novembre 2010, ha
trasmesso al Comune una comunicazione con la quale uno dei proprietari delle
aree interessate dal PEEP autorizza alla presentazione di progetti edificatori.
L’Amministrazione prende atto di questa comunicazione “anche in considerazione
del consumarsi del termine per il perfezionamento della procedura di
espropriazione”.
La stessa Deliberazione approva
una bozza di convenzione “per la concessione del diritto di proprietà delle
aree edificabili ricadenti nel PEEP successivamente all’acquisizione in
proprietà dell’area di che trattasi da parte del soggetto attuatore e al
perfezionamento dei conseguenti atti di assegnazione”.
Nel verbale della seduta referente della Conferenza dei Servizi tenutasi
l’8/4/2013, cioè trascorsi ulteriori due anni e più, è scritto: “gli attuali proprietari delle aree
interessate dall’intervento, D’Alessandro Monica, proprietaria del terreno
individuato al N.C.T. Foglio 3, mappali 12 e 13, e GNL, proprietaria del
terreno individuato al N.C.T. Foglio 3, mappali 237, 238, 501, hanno
sottoscritto assenso alla presentazione della variante suddetta e alla relativa
proposta progettuale da parte della Coop. “La Marinara”.
Dalla lettura e comparazione
della documentazione sopra riportata si rileva in primis il mancato rispetto di
quanto stabilito con Deliberazione n.
17 del 24 febbraio 2009 (autorizzazione all’avvio della procedura di esproprio
da concludersi entro dodici mesi): dal verbale della Conferenza dei Servizi
dell’8 aprile u.s., si evince infatti che i terreni interessati
dall’intervento, 4 anni dopo la suddetta deliberazione, sono ancora di
proprietà privata.
Si osserva inoltre una manifesta
ed ingiustificata anomalia procedurale rispetto alle modalità abitualmente
utilizzate dalle Pubbliche Amministrazioni nell’acquisizione di aree destinate
a PEEP: dalla comunicazione del 20/11/2010 si evince infatti che la cooperativa
La Marinara è in trattativa con la sig.ra D’Alessandro per la compravendita dei
terreni. Poiché il ruolo attivo della Pubblica Amministrazione
nell’acquisizione degli stessi è stato trasferito inspiegabilmente alla
cooperativa (che avrebbe dovuto avere i terreni solo in diritto di proprietà e
che invece risulta parte attiva nella compravendita), ci si chiede a che cifra
i privati siano in procinto di vendere i terreni, e se la convenienza economica
del PEEP non risulti in tal modo compromessa.
Partecipazione alle sedute di
Consiglio Comunale e all’approvazione di Deliberazioni di Consiglieri
direttamente interessati alla pratica in esame
Si osserva che nel Consiglio
Comunale del 24 febbraio 2009 hanno partecipato alla discussione e alla
votazione della Deliberazione n. 17 i Consiglieri Marcantoni Enrico e
Bertirotti Marisa. Tali Consiglieri durante il Consiglio Comunale del 20 luglio
2009 che ha approvato la Deliberazione n.
45 “hanno lasciato l’aula prima
dell’inizio della discussione sussistendo circostanze che comportano l’obbligo
di astensione dal voto in quanto parenti fino al quarto grado di soggetti
interessati all’approvazione della pratica”.
E’ pur vero che la Deliberazione
17/2009 ha confermato l’efficacia del vincolo e della pubblica utilità per il
sub ambito R3.4 Ne6 senza citare la cooperativa La Marinara ma è anche vero che
la Commissione incaricata aveva già trasmesso alla Giunta Comunale il verbale
completo delle domande ammesse secondo l’ordine di preferenza. La Giunta Comunale
ha approvato e assunto il verbale suddetto con Deliberazione n. 202 del
16/12/2008, in data quindi antecedente al Consiglio Comunale del febbraio 2009.
Con la medesima Deliberazione la Giunta Comunale “ha approvato l’elenco degli
operatori muniti del maggior numero di titoli di preferenza, relativamente alla
procedura per l’assegnazione delle aree edificabili ricadenti nel PEEP da
proporre al Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento per
l’assegnazione delle aree edificabili residenziali comprese nel Piano per
l’Edilizia Economica e Popolare”.
La presenza in aula e la
partecipazione al voto sulla Deliberazione di C.C. 17/2009 dei Consiglieri
Marcantoni e Bertirotti inficia, a nostro parere, l’atto medesimo
Caratteristiche morfologiche e paesaggistiche dell’area e costo
abitazioni
La zona indicata per l’intervento
ha caratteristiche morfologiche che, necessitando di scavi e sbancamenti, fanno
aumentare il costo delle abitazioni, fattore molto importante trattandosi di
PEEP. Inoltre si interviene in una zona paesaggisticamente pregiata, un
promontorio che dipartendosi da un’area SIC si protende verso il mare, con
poche abitazioni, storicamente datate, e una vegetazione intatta.
Il pregio della zona scelta per
l’intervento fa aumentare il costo del terreno, che la deliberazione n. 7 del
28 marzo 2008, deliberazione del Commissario straordinario assunti i poteri del
C.C. fissava in euro 1.063.530 per una
superficie totale da acquisire di mq 10.219. Tale costo ovviamente impatta sul
costo abitazioni.
Zona carsica
Osserviamo inoltre che la zona di
intervento del PEEP e della relativa variante è compresa nell’Area SP-38 Lama
della Spezia dell’elenco delle perimetrazioni delle aree carsiche del Piano
Territoriale di Coordinamento Paesistico. Come è noto queste aree, se soggette
ad interventi edificativi, pongono il problema delle interferenze con le falde
acquifere, sia stagionali che permanenti, e dell’alta suscettibilità di
dissesto del terreno con conseguenza di frane e crolli.
Contrariamente a quanto riferito
nella Relazione Geologica Tecnica Esecutiva, commissionata dalla Finchiara
Progetti Srl a corredo del progetto PEEP, in cui viene solamente accennata la
presenza di una galleria murata, è presente, nella zona sottostante la Punta,
una grotta, non attualmente censita nel Catasto Speleologico Ligure, i cui
accessi sono ancora visibili, seppure ostruiti da muri in mattoni circa
trentacinque anni fa per motivi di sicurezza. Questa grotta, probabilmente di
origine naturale come ricordano molti anziani del paese, è stata modifica e
utilizzata come rifugio antiaereo durante la Seconda Guerra mondiale.
Sarebbe auspicabile, quindi,
un’ulteriore dettagliata indagine conoscitiva relativamente a questa
problematica.
Strada richiesta nella variante
in oggetto
Nella Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 35 del 22 novembre 2012 è
riportato il verbale della seduta congiunta delle Commissioni Edilizia e
Paesaggio nel quale si legge che “La
soluzione
compositiva che viene individuata consente di garantire l’accessibilità
sia carrabile che pedonale alla zona di crinale, anche per abitazioni diverse da quelle costruende”. Da questa
affermazione si evince che la costruenda strada non sarebbe solo a servizio
dell’intervento edilizio del PEEP ma
favorirebbe anche altre abitazioni presenti e/o future sul crinale. Non è
chiaro se questa operazione sia prevista a titolo gratuito o no.
Nella Relazione Paesaggistica,
Nota integrativa, presentata il 23 marzo 2013 a firma Arch. Lucchesini, al
punto 3, “Rapporto tra l’intervento e l’assetto del crinale”, si legge: “Il
progetto ha seguito le indicazioni del PUO che stabilisce di non interessare
l’ambito del crinale, valutato di particolare interesse paesaggistico per la
sua posizione, conformazione morfologica e per la successione di episodi
edilizi che lo caratterizzano. …. L’edificato in progetto non si pone in
relazione diretta con l’assetto del crinale…..”
Riteniamo non si possa affermare
che l’ambito di crinale non venga interessato dalla costruzione di questa
strada quando la stessa relazione della Commissione Edilizia e della
Commissione Paesaggistica individua come meritorio il garantire l’accessibilità
sia carrabile che pedonale alla zona di crinale. Riteniamo che per le qualità
paesaggistiche e per la presenza di edifici storici questo ambito di crinale
debba essere protetto e conservato.
Inoltre si fa presente che dai
rendering presentati l’impatto visivo e ambientale dell’intervento risulta non
essere corrispondente alla dimensione reale dell’edificabile, così come risulta
invece dalle planimetrie e dall’esame delle curve di livello.
Mancata applicazione della procedura di VAS
Né la variante oggetto di queste
osservazioni né il PUO attuativo del programma PEEP previsto nel sub-ambito R3.4 Ne6 del PUC, né
lo stesso PUC sono stati sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica, VAS.
La L.R. 10 agosto 2012 n. 32 (Disposizioni
in materia di VAS e modifiche alla L.R. 30 dicembre 1998 n. 38, Disciplina
della Valutazione di Impatto Ambientale), prevede che i piani per piccole aree
e le modifiche minori di piani e programmi possano essere in generale esclusi
automaticamente dalla procedura di verifica se non rientrano nei casi previsti
dall'apposito allegato A. Contro questa L.R.
e le limitazioni previste dall'Allegato A ha presentato ricorso alla
Corte Costituzionale il Consiglio dei Ministri attraverso l'Avvocatura dello
Stato sostenendo che: “riducendo l'ambito di applicabilità della verifica di
assoggettabilità a VAS, riduce il livello di tutela dell'ambiente previsto dal
legislatore statale e, di conseguenza, è invasivo delle competenze attribuite
dall'art. 117, co. 2, lett. s) della Costituzione.”
Sulla
definizione di piccola area e di modifiche minori, riprendendo le linee guida
della UE punti 3.35 e 3.36, il ricorso del Consiglio dei Ministri afferma:
“Non è
conveniente dettare soglie o parametri dimensionali o proporzionali relativi ad
un opera quando il piano va valutato in relazione, non solo al criterio della
sensibilità ambientale dell'area, ma anche in ragione della complessità degli
effetti cumulativi e sinergici che l'opera sviluppa in relazione allo specifico
contesto territoriale.”
Con sentenza n. 25 del 29 marzo 2013 la Corte
Costituzionale si è pronunciata su una norma della Regione Veneto,
sovrapponibile a quella della Regione Liguria, che prevede per un Piano
Urbanistico Attuativo (in Liguria PUO) di un PUG o PUC non soggetto a VAS la
necessità di sottoposizione a VAS solo
nel caso in cui lo strumento attuativo preveda progetti o interventi per i
quali e' prescritta la VIA. La Corte Costituzionale ha definito tale norma
una “arbitraria riduzione del campo di
applicazione della disciplina statale in materia di VAS”.
Limitando l'elencazione delle conclusioni della Corte
Costituzionale al caso in oggetto, possiamo dire che la sentenza della Corte
Costituzionale ha confermato che
-
sono
sottoponibili a VAS i piani attuativi (in Liguria PUO) di piani urbanistici generali (in
Liguria PUC) che non hanno avuto la VAS (come nel caso del PUC di Porto
Venere)
Successivamente la Corte di
Giustizia della UE con sentenza del 18 aprile 2013 è tornata sulla questione
dell'applicazione della VAS ai “piani urbanistici su scala locale limitati a
piccole aree” pronunciandosi sugli effetti giuridici che potrebbe produrre la
mancata applicazione della VAS a un Piano Urbanistico.
Secondo
la Corte di Giustizia una normativa che escluda una intera categoria astratta
di piani, che per definizione qualitativa o per soglia di estensione non sono
automaticamente sottoposti alla procedura di VAS, viola la Direttiva UE sulla
VAS.
Viola altresì la Direttiva UE la
non adeguata motivazione nell’esclusione dalla VAS di uno strumento urbanistico
attuativo o piano su aree locali minori.
Il PUO nel cui ambito è stata proposta la variante in esame
e quindi la stessa variante presentano profili di illegittimità sia secondo la
Corte Costituzionale che secondo la Corte di Giustizia della UE in quanto trattasi
di Piano Attuativo di un PUC non sottoposto a VAS.
La presentazione del PUO e quindi anche della variante in
esame non contiene una adeguata motivazione dell'esclusione dalla procedura
di VAS
Nella seduta congiunta delle
Commissioni Edilizia e Paesaggio del 29 ottobre 2012 si prescrive che “Dovrà infine essere prodotto lo studio di
sostenibilità ambientale della variante proposta integrando quello già agli
atti con le valutazioni inerenti la variante presentata” ma uno studio di sostenibilità ambientale non può
sostituire una VAS. Infatti lo studio di sostenibilità fa riferimento alla
legge regionale sulla VIA (articolo 4: Verifica e valutazione di sostenibilità
dei Progetti Urbanistici Operativi). Tale valutazione di sostenibilità dei PUO
non prevede tutte le indicazioni di contenuto della VAS (Rapporto Ambientale),
i parametri di valutazione della VAS, e
soprattutto non prevede la procedura della VAS che si conclude con
provvedimento espresso, autonomo dalla adozione approvazione del PUO, e cioè il
Parere Motivato della Autorità competente alla VAS (nel caso Ligure la Regione)
Osservazioni di contenuti
La Punta di Panigaglia, destinata
ad accogliere l’intervento PEEP, presenta un’evidente e riconosciuta valenza
storico-archeologica. La struttura medievale che su di essa insiste è
interpretabile come un raro edificio abitativo con funzioni difensive, e
successivamente trasformato in torre di guardia, l’ultima rimasta in tutto il
golfo, come illustrato nello studio preliminare compiuto dall’Arch. Gianfranco
Berghich e pubblicato sulla rivista n° 5 del 2007 di “Ligures, Rivista di
Archeologia, Storia, Arte e Cultura Ligure”
ed avvallato da una comunicazione del prof. Tiziano Mannoni, allora
presidente dell’ISCUM, in allegato alla
segnalazione delle strutture emergenti. L’elevata importanza del sito, anche in
relazione alla vicinanza con la villa romana, ubicata sulla base delle fonti,
in corrispondenza dell’attuale campo sportivo, è stata messa in evidenza anche
dal rapporto di “Verifica preventiva dell’interessa archeologico ai sensi
dell’art. 95del D. Lgs. 163/2006 – Fezzano, Portovenere (SP). Progetto di
edilizia convenzionata” commissionata dalla stessa Cooperativa Ediliza La
Marinara. A questo proposito la Soprintendenza ai Beni Archeologici della
Liguria, nella persona del funzionario archeologo dott.ssa Lucia Gervasini, in
data 6 aprile 2013, nella comunicazione di risposta alla richiesta di approvazione
della variante al piano urbanistico
operativo (PUO) con valenza di PEEP, oggetto di questa stessa osservazione, ha
sottolineato le potenzialità archeologiche dell’area e la necessità d’indagini
sia preliminari che in corso d’opera.
Alla luce di tali autorevoli
pareri e considerazioni, si ritiene che l’edificazione di un complesso
abitativo su Punta Panigaglia possa compromettere irrimediabilmente un’area
identificativa della storia e dell’identità del Comune di Portovenere, che,
invece, adoperandosi per la valorizzazione del sito, potrebbe arricchire il
proprio patrimonio culturale di un ulteriore bene, che costituisce al momento
un unicum proprio per la sua collocazione al di fuori da un qualsiasi tessuto
urbano. La vicinanza dello stesso alle
nuove costruzioni, come da progetto e da successiva variante, ne comprometterebbe l’originaria interazione col
paesaggio circostante e, in generale, la
comprensibilità della sua funzione nell’ambito storico di appartenenza.
Il valore dell’edificio medievale
appare inoltre accresciuto dalle trasformazioni subite nel corso del tempo, che
lo hanno visto inserito in un complesso rurale nell’ambito di un paesaggio
antropizzato con vigneti, uliveti, alberi da frutto, ad oggi ancora
perfettamente conservati.
Si coglie infine l’occasione per
sottolineare come il complesso abitativo in progetto verrebbe a porsi come una
realtà a se stante rispetto al borgo del Fezzano e dai suoi servizi,
configurandosi piuttosto come una sorta di villaggio separato dalla locale
comunità. Lo stesso progetto edificativo, nella sua conformazione, sembra in
effetti voler favorire l’immagine di un insediamento non in continuità con
l’esistente, snaturando così il carattere e la tipologia stessa
dell’insediamento ligure, che rappresenta di per se un bene da tutelare,
trovando soluzioni alternative e possibili alla disgregazione di paesaggi e
comunità umane.
Conclusioni
La variante proposta e il PUO
nel suo complesso presentano molte criticità e necessità di risposte precise ai
molti dubbi relativi soprattutto: alla mancata applicazione della procedura
VAS, all’assetto geologico essendo la zona carsica, al rapporto economico con i
confinanti che potrebbero usufruire dell’infrastruttura in esame e infine, ma
non ultimo, alla correttezza della procedura amministrativa, sia per quanto attiene
alla legge (rispetto della parte economica e della correttezza degli atti) sia
per quanto attiene alla regolarità degli assegnatari (rispetto del regolamento
comunale),
Inoltre l’intervento oggetto della variante non migliora sostanzialmente
l’aspetto ambientale e paesaggistico che risulta comunque gravemente compromesso.
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