giovedì 6 giugno 2013

Osservazioni alla variante al PUO con valenza di PEEP - Fezzano


Nel post del 16 dicembre 2012 “A Porto Venere ancora costruzioni”  avevamo commentato la variante al PUO con valenza di PEEP in località Fezzano, variante adottata nel Consiglio Comunale del 22 novembre 2012; avevamo annunciato che avremmo presentato Osservazioni e le avremmo poi rese pubbliche su questo blog. Grazie alla collaborazione e alle competenze di soci e membri del Comitato Tecnico Scientifico dell'Associazione Posidonia, abbiamo protocollato le Osservazioni che potete leggere integralmente qui di seguito.
Gli atti relativi alla variante adottata e alla Conferenza dei Servizi referente sono visionabili nel sito del comune di Porto Venere. Altri atti citati nelle nostre Osservazioni si possono consultare presso gli uffici del Comune o presso la nostra sede.




Porto Venere 4 giugno 2013

OGGETTO: Osservazioni alla  variante al Progetto Urbanistico Operativo con valenza di PEEP di iniziativa pubblica adottata nel Consiglio Comunale del  22 novembre 2012. Fezzano Sub-ambito R3.4 (Zona Ne6)

Premessa
Desideriamo ribadire e porre come premessa a ogni altra osservazione, la nostra perplessità sulla necessità di questo intervento edificatorio. Il Comune di Porto Venere non ha ancora risposto al censimento sugli immobili sfitti o inutilizzati proposto da Salviamo il Paesaggio nella primavera 2012 e non esiste una indagine comunale sull'effettiva necessità di nuove abitazioni mentre è facilmente verificabile come quasi i 2/3 delle abitazioni costruite recentemente siano ancora invendute. L’intervento quindi si configura come un inutile ulteriore consumo di suolo che avrà ripercussioni negative sulla qualità della vita degli abitanti e sulla tenuta idrogeologica del nostro territorio.

Osservazioni procedurali

Numero e caratteristiche soci della cooperativa e possibile danno erariale
Da tempo l’Associazione Posidonia ha espresso dubbi e perplessità sulla composizione degli elenchi dei soci delle cooperative assegnatarie. La variante in oggetto è parte di un PUO per l’edificabilità in area R3.4 Ne6, area che, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento Comunale, si è aggiudicata la Coop. La Marinara dopo gara con altre cooperative ed esame dei requisiti da parte di apposita Commissione (Deliberazione n. 202 del 18 dicembre 2008)

Chiediamo ancora una volta di verificare se, al momento della gara tra cooperative e dell’assegnazione delle aree, i soci dichiarati avessero le caratteristiche sia numeriche che qualitative prescritte dal Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 22 aprile 2004. Solo il rispetto degli articoli di tale regolamento consente di indicare l’intervento edificatorio come PEEP, così come è stato definito in tutti gli atti fin dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 21 dicembre 1999.
 In caso contrario, cioè se il numero dei soci in elenco non fosse adeguato o le loro caratteristiche non fossero quelle richieste dal regolamento, l’intervento edificatorio non si potrebbe fregiare della dicitura PEEP e si potrebbe configurare un danno erariale sia per il Comune, per introito di ridotti oneri di urbanizzazione, sia per lo Stato, per ridotto pagamento di IVA.

Esproprio dei terreni
La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 24 febbraio 2009 stabiliva “in mesi dodici a decorrere dalla data di deliberazione del presente provvedimento il termine di ultimazione dell’espropriazione delle aree” e autorizzava l’avvio della procedura di esproprio. Stabiliva inoltre che “anche il decreto di esproprio potrà essere emanato entro il termine massimo di dodici mesi, sopra previsto”.
La Deliberazione di Consiglio Comunale, n. 2 del 28.02.2011, trascorsi quindi due anni dalla precedente, ha confermato “per quanto relativo al sub ambito R3.4 Ne6, che, in esito all’esperimento di gara per l’assegnazione dell’area è risultata individuata la Cooperativa La Marinara”.  La cooperativa, in data 20 novembre 2010, ha trasmesso al Comune una comunicazione con la quale uno dei proprietari delle aree interessate dal PEEP autorizza alla presentazione di progetti edificatori. L’Amministrazione prende atto di questa comunicazione “anche in considerazione del consumarsi del termine per il perfezionamento della procedura di espropriazione”.
La stessa Deliberazione approva una bozza di convenzione “per la concessione del diritto di proprietà delle aree edificabili ricadenti nel PEEP successivamente all’acquisizione in proprietà dell’area di che trattasi da parte del soggetto attuatore e al perfezionamento dei conseguenti atti di assegnazione”.
Nel verbale della seduta referente della Conferenza dei Servizi tenutasi l’8/4/2013, cioè trascorsi ulteriori due anni e più, è scritto: “gli attuali proprietari delle aree interessate dall’intervento, D’Alessandro Monica, proprietaria del terreno individuato al N.C.T. Foglio 3, mappali 12 e 13, e GNL, proprietaria del terreno individuato al N.C.T. Foglio 3, mappali 237, 238, 501, hanno sottoscritto assenso alla presentazione della variante suddetta e alla relativa proposta progettuale da parte della Coop. “La Marinara”.
Dalla lettura e comparazione della documentazione sopra riportata si rileva in primis il mancato rispetto di quanto stabilito con Deliberazione n. 17 del 24 febbraio 2009 (autorizzazione all’avvio della procedura di esproprio da concludersi entro dodici mesi): dal verbale della Conferenza dei Servizi dell’8 aprile u.s., si evince infatti che i terreni interessati dall’intervento, 4 anni dopo la suddetta deliberazione, sono ancora di proprietà privata.
Si osserva inoltre una manifesta ed ingiustificata anomalia procedurale rispetto alle modalità abitualmente utilizzate dalle Pubbliche Amministrazioni nell’acquisizione di aree destinate a PEEP: dalla comunicazione del 20/11/2010 si evince infatti che la cooperativa La Marinara è in trattativa con la sig.ra D’Alessandro per la compravendita dei terreni. Poiché il ruolo attivo della Pubblica Amministrazione nell’acquisizione degli stessi è stato trasferito inspiegabilmente alla cooperativa (che avrebbe dovuto avere i terreni solo in diritto di proprietà e che invece risulta parte attiva nella compravendita), ci si chiede a che cifra i privati siano in procinto di vendere i terreni, e se la convenienza economica del PEEP non risulti in tal modo compromessa.

Partecipazione alle sedute di Consiglio Comunale e all’approvazione di Deliberazioni di Consiglieri direttamente interessati alla pratica in esame
Si osserva che nel Consiglio Comunale del 24 febbraio 2009 hanno partecipato alla discussione e alla votazione della Deliberazione n. 17 i Consiglieri Marcantoni Enrico e Bertirotti Marisa. Tali Consiglieri durante il Consiglio Comunale del 20 luglio 2009 che ha approvato la Deliberazione n.
45 “hanno lasciato l’aula prima dell’inizio della discussione sussistendo circostanze che comportano l’obbligo di astensione dal voto in quanto parenti fino al quarto grado di soggetti interessati all’approvazione della pratica”.
E’ pur vero che la Deliberazione 17/2009 ha confermato l’efficacia del vincolo e della pubblica utilità per il sub ambito R3.4 Ne6 senza citare la cooperativa La Marinara ma è anche vero che la Commissione incaricata aveva già trasmesso alla Giunta Comunale il verbale completo delle domande ammesse secondo l’ordine di preferenza. La Giunta Comunale ha approvato e assunto il verbale suddetto con Deliberazione n. 202 del 16/12/2008, in data quindi antecedente al Consiglio Comunale del febbraio 2009. Con la medesima Deliberazione la Giunta Comunale “ha approvato l’elenco degli operatori muniti del maggior numero di titoli di preferenza, relativamente alla procedura per l’assegnazione delle aree edificabili ricadenti nel PEEP da proporre al Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento per l’assegnazione delle aree edificabili residenziali comprese nel Piano per l’Edilizia Economica e Popolare”.
La presenza in aula e la partecipazione al voto sulla Deliberazione di C.C. 17/2009 dei Consiglieri Marcantoni e Bertirotti inficia, a nostro parere, l’atto medesimo

Caratteristiche morfologiche e paesaggistiche dell’area e costo abitazioni
La zona indicata per l’intervento ha caratteristiche morfologiche che, necessitando di scavi e sbancamenti, fanno aumentare il costo delle abitazioni, fattore molto importante trattandosi di PEEP. Inoltre si interviene in una zona paesaggisticamente pregiata, un promontorio che dipartendosi da un’area SIC si protende verso il mare, con poche abitazioni, storicamente datate, e una vegetazione intatta.
Il pregio della zona scelta per l’intervento fa aumentare il costo del terreno, che la deliberazione n. 7 del 28 marzo 2008, deliberazione del Commissario straordinario assunti i poteri del C.C. fissava in euro 1.063.530  per una superficie totale da acquisire di mq 10.219. Tale costo ovviamente impatta sul costo abitazioni.

Zona carsica
Osserviamo inoltre che la zona di intervento del PEEP e della relativa variante è compresa nell’Area SP-38 Lama della Spezia dell’elenco delle perimetrazioni delle aree carsiche del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico. Come è noto queste aree, se soggette ad interventi edificativi, pongono il problema delle interferenze con le falde acquifere, sia stagionali che permanenti, e dell’alta suscettibilità di dissesto del terreno con conseguenza di frane e crolli.
Contrariamente a quanto riferito nella Relazione Geologica Tecnica Esecutiva, commissionata dalla Finchiara Progetti Srl a corredo del progetto PEEP, in cui viene solamente accennata la presenza di una galleria murata, è presente, nella zona sottostante la Punta, una grotta, non attualmente censita nel Catasto Speleologico Ligure, i cui accessi sono ancora visibili, seppure ostruiti da muri in mattoni circa trentacinque anni fa per motivi di sicurezza. Questa grotta, probabilmente di origine naturale come ricordano molti anziani del paese, è stata modifica e utilizzata come rifugio antiaereo durante la Seconda Guerra mondiale.
Sarebbe auspicabile, quindi, un’ulteriore dettagliata indagine conoscitiva relativamente a questa problematica.


Strada richiesta nella variante in oggetto
Nella Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 22 novembre 2012  è riportato il verbale della seduta congiunta delle Commissioni Edilizia e Paesaggio nel quale si legge che “La soluzione
 compositiva che viene individuata consente di garantire l’accessibilità sia carrabile che pedonale alla zona di crinale, anche per abitazioni diverse da quelle costruende”. Da questa affermazione si evince che la costruenda strada non sarebbe solo a servizio dell’intervento edilizio del PEEP  ma favorirebbe anche altre abitazioni presenti e/o future sul crinale. Non è chiaro se questa operazione sia prevista a titolo gratuito o no.
Nella Relazione Paesaggistica, Nota integrativa, presentata il 23 marzo 2013 a firma Arch. Lucchesini, al punto 3, “Rapporto tra l’intervento e l’assetto del crinale”, si legge: “Il progetto ha seguito le indicazioni del PUO che stabilisce di non interessare l’ambito del crinale, valutato di particolare interesse paesaggistico per la sua posizione, conformazione morfologica e per la successione di episodi edilizi che lo caratterizzano. …. L’edificato in progetto non si pone in relazione diretta con l’assetto del crinale…..”
Riteniamo non si possa affermare che l’ambito di crinale non venga interessato dalla costruzione di questa strada quando la stessa relazione della Commissione Edilizia e della Commissione Paesaggistica individua come meritorio il garantire l’accessibilità sia carrabile che pedonale alla zona di crinale. Riteniamo che per le qualità paesaggistiche e per la presenza di edifici storici questo ambito di crinale debba essere protetto e conservato.
Inoltre si fa presente che dai rendering presentati l’impatto visivo e ambientale dell’intervento risulta non essere corrispondente alla dimensione reale dell’edificabile, così come risulta invece dalle planimetrie e dall’esame delle curve di livello.

Mancata applicazione della procedura di VAS
Né la variante oggetto di queste osservazioni né il PUO attuativo del programma PEEP  previsto nel sub-ambito R3.4 Ne6 del PUC, né lo stesso PUC sono stati sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica, VAS.
La L.R. 10 agosto 2012 n. 32 (Disposizioni in materia di VAS e modifiche alla L.R. 30 dicembre 1998 n. 38, Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale), prevede che i piani per piccole aree e le modifiche minori di piani e programmi possano essere in generale esclusi automaticamente dalla procedura di verifica se non rientrano nei casi previsti dall'apposito allegato A. Contro questa L.R.  e le limitazioni previste dall'Allegato A ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale il Consiglio dei Ministri attraverso l'Avvocatura dello Stato sostenendo che: “riducendo l'ambito di applicabilità della verifica di assoggettabilità a VAS, riduce il livello di tutela dell'ambiente previsto dal legislatore statale e, di conseguenza, è invasivo delle competenze attribuite dall'art. 117, co. 2, lett. s) della Costituzione.”
Sulla definizione di piccola area e di modifiche minori, riprendendo le linee guida della UE punti 3.35 e 3.36, il ricorso del Consiglio dei Ministri afferma: “Non è conveniente dettare soglie o parametri dimensionali o proporzionali relativi ad un opera quando il piano va valutato in relazione, non solo al criterio della sensibilità ambientale dell'area, ma anche in ragione della complessità degli effetti cumulativi e sinergici che l'opera sviluppa in relazione allo specifico contesto territoriale.”
Con sentenza n. 25 del 29 marzo 2013 la Corte Costituzionale si è pronunciata su una norma della Regione Veneto, sovrapponibile a quella della Regione Liguria, che prevede per un Piano Urbanistico Attuativo (in Liguria PUO) di un PUG o PUC non soggetto a VAS la necessità di sottoposizione a  VAS solo nel caso in cui lo strumento attuativo preveda progetti o interventi per i quali e' prescritta la VIA. La Corte Costituzionale ha definito tale norma una  “arbitraria riduzione del campo di applicazione della disciplina statale in materia di VAS”.
Limitando l'elencazione delle conclusioni della Corte Costituzionale al caso in oggetto, possiamo dire che la sentenza della Corte Costituzionale ha confermato che

-        se hanno un impatto significativo sono sottoponibili a VAS i piani attuativi (in Liguria PUO) anche se non prevedono progetti sottoponibili a VIA 
-        sono sottoponibili a VAS i piani attuativi (in Liguria PUO) di piani urbanistici generali (in Liguria PUC) che non hanno avuto la VAS (come nel caso del PUC di Porto Venere)

Successivamente la Corte di Giustizia della UE con sentenza del 18 aprile 2013 è tornata sulla questione dell'applicazione della VAS ai “piani urbanistici su scala locale limitati a piccole aree” pronunciandosi sugli effetti giuridici che potrebbe produrre la mancata applicazione della VAS a un Piano Urbanistico.
Secondo la Corte di Giustizia una normativa che escluda una intera categoria astratta di piani, che per definizione qualitativa o per soglia di estensione non sono automaticamente sottoposti alla procedura di VAS, viola la Direttiva UE sulla VAS.
Viola altresì la Direttiva UE la non adeguata motivazione nell’esclusione dalla VAS di uno strumento urbanistico attuativo o piano su aree locali minori.
Il PUO nel cui ambito è stata proposta la variante in esame e quindi la stessa variante presentano profili di illegittimità sia secondo la Corte Costituzionale che secondo la Corte di Giustizia della UE in quanto trattasi di Piano Attuativo di un PUC non sottoposto a VAS.
La presentazione del PUO e quindi anche della variante in esame non contiene una adeguata motivazione dell'esclusione dalla procedura di VAS
Nella seduta congiunta delle Commissioni Edilizia e Paesaggio del 29 ottobre 2012 si prescrive che “Dovrà infine essere prodotto lo studio di sostenibilità ambientale della variante proposta integrando quello già agli atti con le valutazioni inerenti la variante presentata” ma uno studio di sostenibilità ambientale non può sostituire una VAS. Infatti lo studio di sostenibilità fa riferimento alla legge regionale sulla VIA (articolo 4: Verifica e valutazione di sostenibilità dei Progetti Urbanistici Operativi). Tale valutazione di sostenibilità dei PUO non prevede tutte le indicazioni di contenuto della VAS (Rapporto Ambientale), i parametri di valutazione della VAS,  e soprattutto non prevede la procedura della VAS che si conclude con provvedimento espresso, autonomo dalla adozione approvazione del PUO, e cioè il Parere Motivato della Autorità competente alla VAS (nel caso Ligure la Regione)

Osservazioni di contenuti
La Punta di Panigaglia, destinata ad accogliere l’intervento PEEP, presenta un’evidente e riconosciuta valenza storico-archeologica. La struttura medievale che su di essa insiste è interpretabile come un raro edificio abitativo con funzioni difensive, e successivamente trasformato in torre di guardia, l’ultima rimasta in tutto il golfo, come illustrato nello studio preliminare compiuto dall’Arch. Gianfranco Berghich e pubblicato sulla rivista n° 5 del 2007 di “Ligures, Rivista di Archeologia, Storia, Arte e Cultura Ligure”  ed avvallato da una comunicazione del prof. Tiziano Mannoni, allora presidente dell’ISCUM,  in allegato alla segnalazione delle strutture emergenti. L’elevata importanza del sito, anche in relazione alla vicinanza con la villa romana, ubicata sulla base delle fonti, in corrispondenza dell’attuale campo sportivo, è stata messa in evidenza anche dal rapporto di “Verifica preventiva dell’interessa archeologico ai sensi dell’art. 95del D. Lgs. 163/2006 – Fezzano, Portovenere (SP). Progetto di edilizia convenzionata” commissionata dalla stessa Cooperativa Ediliza La Marinara. A questo proposito la Soprintendenza ai Beni Archeologici della Liguria, nella persona del funzionario archeologo dott.ssa Lucia Gervasini, in data 6 aprile 2013, nella comunicazione di risposta alla richiesta di approvazione della variante al piano urbanistico operativo (PUO) con valenza di PEEP, oggetto di questa stessa osservazione, ha sottolineato le potenzialità archeologiche dell’area e la necessità d’indagini sia preliminari che in corso d’opera.
Alla luce di tali autorevoli pareri e considerazioni, si ritiene che l’edificazione di un complesso abitativo su Punta Panigaglia possa compromettere irrimediabilmente un’area identificativa della storia e dell’identità del Comune di Portovenere, che, invece, adoperandosi per la valorizzazione del sito, potrebbe arricchire il proprio patrimonio culturale di un ulteriore bene, che costituisce al momento un unicum proprio per la sua collocazione al di fuori da un qualsiasi tessuto urbano.  La vicinanza dello stesso alle nuove costruzioni, come da progetto e da successiva variante, ne  comprometterebbe l’originaria interazione col paesaggio circostante  e, in generale, la comprensibilità della sua funzione nell’ambito storico di appartenenza.
Il valore dell’edificio medievale appare inoltre accresciuto dalle trasformazioni subite nel corso del tempo, che lo hanno visto inserito in un complesso rurale nell’ambito di un paesaggio antropizzato con vigneti, uliveti, alberi da frutto, ad oggi ancora perfettamente conservati.
Si coglie infine l’occasione per sottolineare come il complesso abitativo in progetto verrebbe a porsi come una realtà a se stante rispetto al borgo del Fezzano e dai suoi servizi, configurandosi piuttosto come una sorta di villaggio separato dalla locale comunità. Lo stesso progetto edificativo, nella sua conformazione, sembra in effetti voler favorire l’immagine di un insediamento non in continuità con l’esistente, snaturando così il carattere e la tipologia stessa dell’insediamento ligure, che rappresenta di per se un bene da tutelare, trovando soluzioni alternative e possibili alla disgregazione di paesaggi e comunità umane.

Conclusioni
La variante proposta e il PUO nel suo complesso presentano molte criticità e necessità di risposte precise ai molti dubbi relativi soprattutto: alla mancata applicazione della procedura VAS, all’assetto geologico essendo la zona carsica, al rapporto economico con i confinanti che potrebbero usufruire dell’infrastruttura in esame e infine, ma non ultimo, alla correttezza della procedura amministrativa, sia per quanto attiene alla legge (rispetto della parte economica e della correttezza degli atti) sia per quanto attiene alla regolarità degli assegnatari (rispetto del regolamento comunale),
Inoltre l’intervento oggetto della variante non migliora sostanzialmente l’aspetto ambientale e paesaggistico che risulta comunque gravemente compromesso.







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