venerdì 16 ottobre 2020

Parte Prima . La nascita del Parco Naturale Regionale di Porto Venere

 

Inizia con questo la pubblicazione di tre post dedicati al Parco Naturale Regionale di Porto Venere. Nei primi due post ripercorriamo le leggi, nazionali e regionali, che hanno portato all’istituzione del Parco e esaminiamo i due principali strumenti attuativi delle sue finalità. Il terzo post descrive lo stato attuale del Parco ed è quindi una denuncia delle carenze e difficoltà che lo stanno soffocando




Nel 1941 il Ministero dell’Educazione Nazionale dichiarava il notevole interesse pubblico dell’isola Palmaria, del Tino e del Tinetto con il promontorio di Portovenere in quanto, come riconosceva la legge 1497 del 1939, “cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica” e “bellezze panoramiche considerate come quadri naturali”.

Gli faceva eco la Commissione provinciale di La Spezia per la tutela delle bellezze naturali che sottolineava “la grande importanza panoramica dell’isola Palmaria che unitamente alle minori del Tino e del Tinetto e al promontorio di Portovenere racchiude ed inquadra il Golfo di La Spezia in uno scenario di cospicua bellezza naturale”.

Dal riconoscimento di questa “cospicua bellezza” nascerà il Parco Naturale Regionale di Porto Venere. Vediamone brevemente la storia facendoci guidare dalle leggi, nazionali e regionali, che hanno portato alla sua realizzazione.


Con la L.R. 40 del 12 settembre 1977 la Regione Liguria individua parti del suo territorio aventi preminente interesse ambientale, da tutelare e valorizzare anche attraverso l' istituzione di parchi e riserve naturali regionali, la cui gestione sarà affidata alle Comunità montane, ai Comuni ed ai Consorzi di enti locali. Nella cartografia compare anche il territorio del Comune di Porto Venere.


La Legge Regionale 12 del 18 marzo 1985 “Individuazione e disciplina del sistema di aree di interesse naturalistico ambientale Bracco, Mesco, Cinque Terre, Montemarcelloinserisce in queste aree il territorio delle Cinque Terre che comprende anche Porto Venere e le isole, con le finalità di garantire la tutela, promuovere la conoscenza e la fruizione pubblica e sociale e concorrere allo sviluppo sociale e economico delle popolazioni locali favorendo iniziative agricole, turistiche e artigianali nel pieno rispetto delle risorse ambientali e territoriali.

Vengono definite le Aree Protette, cioè le aree di maggiore interesse naturalistico, e le aree immediatamente adiacenti, le Aree Cornice, quelle aree che pur di minore interesse naturalistico hanno valori ambientali e testimonianze antropiche tali che ne fanno uno sfondo naturale nonché ambito di rispetto per le Aree Protette. Molto importante è il raccordo che la Legge fissa tra questo Piano di sistema e gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi dei comuni territorialmente interessati: la normativa prevista da questo Piano di sistema prevale e costituisce a tutti gli effetti una variante. Nelle Aree Cornice continua ad essere applicata la disciplina urbanistica del Comune interessato ma in ogni caso, prima dell’adozione di nuovi strumenti urbanistici generali o attuativi o di varianti agli stessi, deve essere acquisito il parere del competente Comitato di Coordinamento.


Nel dicembre 1991 viene promulgata la Legge 394, Legge quadro sulle Aree protette che verrà poi aggiornata con il D.L. 262 del 2006. Questa Legge è il primo strumento normativo che detta principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree protette e stabilisce che il patrimonio naturale deve essere sottoposto ad uno “speciale regime di tutela e di gestione”.

Una importante innovazione della Legge 394/1991 è l’individuazione di categorie diverse sulla base del loro fine, per esempio la protezione della natura o la tutela dell’ambiente marino, e affida al Ministero dell’Ambiente il compito di redigere un elenco in cui siano iscritte tutte le aree naturali protette.

L’art. 2 fa un importantissimo riferimento alle generazioni future laddove definisce i parchi nazionali, regionali e interregionali come “costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti […], una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo nazionale o internazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l’intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future”.

L’art. 3 istituisce il Comitato per le aree naturali protette e la Consulta tecnica per le aree naturali protette. Del Comitato fanno parte i Ministri dell’Ambiente, dei Lavori Pubblici e dell’Università e Ricerca, o loro delegati, e sei presidenti di regione o provincia autonoma designati per un triennio dalla Conferenza Stato Regioni. Alle riunioni partecipano, con voto consultivo, i presidenti o assessori delegati delle regioni nel cui territorio ricade l’area protetta.

La Consulta tecnica per le aree naturali protette è “costituita da nove esperti particolarmente qualificati per l'attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per un quinquennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana, uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa di nomi proposta dai presidenti dei parchi nazionali e regionali”. La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro dell'ambiente.

La Legge 394 stabilisce anche che i Parchi, così come le aree naturali marine protette e le riserve naturali marine, possano essere istituiti solo da decreto del Presidente della Repubblica. Essi sono dei veri e propri enti con personalità giuridica e ne vengono fissati gli strumenti di gestione: il regolamento del parco, il piano del parco, il nulla osta (provvedimento autorizzativo necessario per qualsiasi opera all’interno del parco) e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.

Vengono stabilite pesanti sanzioni penali, arresto e ammenda, per chi eseguisse opere senza il necessario nulla osta o modificasse la destinazione agricola ma anche per chiunque distruggesse un habitat all’interno di un sito protetto o lo deteriorasse in modo irreversibile.



La Legge Regionale 12 del 1995 norma l’istituzione e gestione delle Aree Protette Regionali. Questa Legge stabilisce all’articolo 5 che la gestione di queste aree sia attribuita a Enti dotati di autonomia amministrativa e funzionale e di personalità giuridica di diritto pubblico.

Viene stabilita quindi per ciascuna Area Protetta la classificazione, l'Ente deputato alla gestione, le finalità e gli scopi per cui l' area protetta e' istituita, la perimetrazione, le modalità di finanziamento e di gestione, le norme di tutela e di uso del suolo, le norme di salvaguardia, le forme di vigilanza e le sanzioni, i principi e i tempi per l' elaborazione del Piano dell'area protetta e del Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.

Fa parte integrante del documento anche una bozza di primo Statuto dell'Ente di gestione dell'area protetta indicante i criteri per la composizione del Consiglio Direttivo e per la designazione del presidente e del direttore. Nel Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione deve essere garantita la presenza di rappresentanti degli Enti Locali delle Province interessate per territorio, di esperti indicati dalla Provincia, di rappresentanti di Associazioni e di esperti nominati da Università degli Studi.

L’articolo 14, Riordino delle Aree protette esistenti, stabilisce che “Le aree protette "Punta Manara - Punta Moneglia" "Monte Serro - Punta Mesco" e " Cinque Terre" e le relative aree cornice come individuate dall'articolo 4 della legge regionale 18 marzo 1985 n. 12 ricadenti nei Comuni di Sestri Levante Moneglia Casarza Ligure Castiglione Chiavarese Deiva Marina Framura Bonassola Carro Carrodano Levanto Monterosso Vernazza Riomaggiore La Spezia Portovenere assumono la denominazione e la classificazione di Parco naturale regionale delle Cinque Terre”.


Negli anni 1998/1999 prende forma il progetto di trasformare il Parco Regionale delle 5 terre in Parco Nazionale. Non tutti i comuni interessati dal Parco Regionale sono d’accordo, in particolare il Comune di Porto Venere rifiuta di entrare nel Parco Nazionale temendo di dover sottostare a pesanti ingerenze sulla gestione del proprio territorio e così, con la Legge 23 del 1999, viene provvisoriamente istituito il Parco Regionale dei promontori e delle isole del Levante. E’ il primo atto di separazione tra il territorio di Porto Venere e quello delle Cinque terre, separazione che verrà definitivamente sancita quando, il 6 ottobre del 1999 con Decreto del Presidente della Repubblica pubblicato in G.U. il 17 dicembre 1999, verrà istituito il Parco Nazionale delle Cinque Terre.

Tra l’agosto e il dicembre del 1999 l’Ente Parco che ha governato fino ad allora il Parco Regionale “conserva il personale, gestisce in via ordinaria il patrimonio, i beni mobili ed immobili, i contratti, le obbligazioni e le liti attive e passive, ogni altro onere legittimamente assunto in precedenza, in attesa degli atti concertativi con la Regione”. Il nuovo Ente Parco inoltre dovrà modificare, entro sessanta giorni dall’istituzione del Parco Nazionale delle Cinque Terre, il proprio statuto per adeguarlo alla mutata composizione territoriale dell’Area Protetta.


Viene avviata la procedura e con la
L.R. 30/2001 viene dichiarato estinto il Parco Regionale Naturale dei promontori e delle isole del Levante e viene istituito il Parco naturale regionale di Portovenere la cui perimetrazione racchiude territori ricadenti solo nel Comune di Porto Venere e comprende anche il tratto di mare prospiciente il lato sud- ovest delle Isole Palmaria, Tino e Tinetto, il lato a mare aperto. I territori così individuati sono classificati "parco naturale regionale" e inseriti nel sistema regionale delle aree protette con le seguenti finalità: “garantire la conservazione dell'ambiente naturale, dei valori biologici, paesaggistici e storico-culturali dei territori interessati; promuovere la conoscenza delle peculiarità naturali e culturali dell'area e la fruizione pubblica dell'ambiente in forme compatibili con la sua conservazione; concorrere allo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni locali, valorizzando l'identità dei luoghi e delle tradizioni e promuovendo come risorsa la qualità e la diversificazione ambientale, naturale e culturale; favorire iniziative coordinate in campo agricolo, turistico, artigianale, commerciale, di riqualificazione ambientale e per il miglioramento dei servizi che interessino il Parco e i territori ad esso contermini; tutelare il tratto di mare prospiciente il lato sud-ovest delle isole Palmaria, Tino e Tinetto sotto il profilo biologico e geologico, favorendo la conservazione delle specie, degli ecosistemi e delle formazioni minerali presenti; favorire, promuovere e sviluppare le attività di ricerca e la fruizione del tratto di mare a fini scientifici, culturali, sociali, didattici e ricreativi, tenendo anche conto delle attività tradizionalmente svolte nell'area”.

La gestione del Parco naturale regionale è affidata al Comune che, per quanto riguarda l’ordinamento finanziario e contabile e il regime fiscale, osserva le disposizioni relative agli Enti Locali.

Solo altri due parchi in Liguria hanno questo ordinamento, entrambi in provincia di Savona: quello di Piana Crixia, nel Comune di Piana Crixia, e quello di Bric Tana, nel comune di Millesimo, creati provvisoriamente nel 1985 in attesa di essere riuniti nel grande parco del Finalese. Sono ancora in attesa.

La L.R.30/2001 agli articoli 3 e 5 stabilisce che “Per gli aspetti inerenti la gestione del tratto di mare di cui all'articolo 5, l'ente gestore si avvale di una Commissione, con funzioni consultive e propositive, presieduta dal Sindaco, o da un suo delegato, e composta da: a) un rappresentante della Provincia; b) un rappresentante della competente autorità marittima; c) due esperti in materia di tutela dell'ambiente marino nominati, rispettivamente, dalla Regione e dalla Università degli Studi di Genova. Il Comune procede alla nomina dei componenti della Commissione sulla base delle designazioni pervenute, fatta salva l'integrazione con le designazioni successive. La Commissione dura in carica quattro anni e le sue riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati”.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'ente gestore e la Regione, d'intesa con l'Autorità marittima competente, devono redigere un piano di perimetrazione, zonazione, regolamentazione e valorizzazione scientifica del tratto di mare prospiciente il lato sud-ovest delle Isole Palmaria, Tino e Tinetto”.

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